STATUTO
(in vigore dal 01 gennaio 2023)
“ANFFAS APS DI BASSANO DEL GRAPPA – ASSOCIAZIONE LOCALE
DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA’ INTELLETTIVA E
DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO”
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA’
ASSOCIATIVA
1. In data 4 febbraio 2002, con scrittura privata autenticata è stata
costituita l’Associazione di Famiglie disabili intellettivi e relazionali
“Anffas-Bassano”.
2. All’esito della Riforma del Terzo Settore, lo Statuto dell’Associazione è
modificato nel presente, unitamente all’acquisizione della nuova
denominazione “ANFFAS DI BASSANO DEL GRAPPA” – ASSOCIAZIONE
LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E
DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO” in breve denominata “Anffas Bassano”
facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. La
denominazione estesa o quella abbreviata, “Anffas Bassano”, sarà usata in
qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.
3. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo
Settore, l’Associazione inserisce nella denominazione l’acrononimo “ETS” o
la locuzione “ente del terzo settore” o, in caso di iscrizione nella sezione
associazioni di promozione sociale, l’acronimo “APS” o la locuzione
“associazione di promozione sociale” ed ha l’obbligo di farne uso negli atti,
nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.
4. L’associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della
rete associativa ANFFAS.
ART. 2) SEDE
1. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Bassano del Grappa (VI) ed
esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della regione del Veneto.
2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera
dell’assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello
Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione può deliberare il trasferimento
della sede all’interno dei confini comunali senza che ciò comporti la
modifica dello statuto.
4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento
della sede.
5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l’istituzione di sedi
secondarie, operative e/o amministrative.
ART. 3) DURATA
1. L’Associazione ha durata illimitata.
ART. 4) FINALITA’ ED ATTIVITA’
1. L’Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e
persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale
per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e
promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo
3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. L’Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento
delle attività di interesse generale di seguito indicate:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi,
servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali da
arrecare danni morali o materiali all’Associazione o per inadempienza degli
obblighi assunti ai sensi dell’atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali
regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi;
c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza
giustificato motivo.
ART. 11) VOLONTARI
1. L’associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari,
associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di
interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale
ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
2. L’Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la
loro attività in modo non occasionale.
3. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.
4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari
seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del
presente Statuto.
5. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche
dal beneficiario.
6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente
sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e
condizioni preventivamente stabiliti dall’associazione stessa tramite
apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal
D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.
7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto
di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro
retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge
la propria attività volontaria.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 12) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a. l’Assemblea degli Associati;
b. il Presidente;
c. il Consiglio Direttivo;
d. il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all’articolo
30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
e. il Collegio dei Probiviri;
f. l’Organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti
di cui all’articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI
1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell’Associazione sono riservate agli
Associati, con l’eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro e revisore
dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.
2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio
e viene esercitato nell’osservanza dello statuto e dei regolamenti; i
componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.
3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine;
laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a
sostituire un componente o a rinnovare l’intero organo, la scadenza dello
stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o
organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l’organo
quando più della metà dei componenti l’organo sono stati sostituiti nel
corso del mandato.
4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione,
l’elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio
segreto se non per acclamazione.
ART. 14) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE
1. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo
dell’Associazione.
2. All’assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:
a. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e
dell’attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del
Collegio Sindacale, ove esistente;
b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’utilizzo di eventuali
avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto
dal Consiglio Direttivo, ove esistente, acquisito il parere del Collegio
Sindacale e con il contributo del gruppo locale degli auto-rappresentanti
relativamente al solo programma di attività;
d. eleggere e revocare il Presidente dell’Associazione;
e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
f. deliberare sull’eventuale corresponsione di compensi ai componenti di
uno o più organi associativi;
g. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi
dell’associazione;
h. nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei
conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui
all’articolo 23 del presente statuto;
i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e
sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
j. deliberare l’entità della quota associativa per un anno o per più anni;
k. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell’Associazione ed approvare i
regolamenti per il suo funzionamento;
l. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni
altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.
3. All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
a) deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione;
b) deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
c) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
4. All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e
votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa
alla data della stessa; coloro che risultano associati, ma non in regola col
pagamento, possono partecipare solo come uditori.
ART. 15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell’Associazione o in altro
luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell’avviso di
convocazione.
2. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l’anno:
a) per l’approvazione del bilancio di esercizio relativo all’anno precedente,
in tempo utile per provvedere, entro il 30 (trenta) giugno, al deposito del
bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;
b) entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno per l’approvazione del
bilancio preventivo e del programma associativo per l’anno veniente.
3. L’Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo
richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/10 (un
decimo) degli associati aventi diritto di voto.
4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito
avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido
a provare l’avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o
quant’altro), almeno 20 (venti) giorni prima dalla data prescelta per
l’assemblea in prima convocazione.
ART. 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI –
PARTECIPAZIONE
1. L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita
con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed
in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore
dalla prima e non oltre 30 (trenta) giorni dalla prima) è regolarmente
costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, l’Assemblea straordinaria
in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno
due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da
tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore e non oltre 30 (trenta) giorni
dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci
intervenuti e rappresentati.
3. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, le Assemblee, ordinaria e
straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il
voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.
4. Le delibere comportanti lo scioglimento dell’Associazione sono assunte
con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
5. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
6. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro
associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri tre
associati.
7. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei
componenti da eleggere per ogni carica associativa.
8. La votazione per l’elezione del Presidente viene effettuata
separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche
associative.
9. L’Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta
l’universalità degli associati.
10. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati,
anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa
previsto dalle vigenti norme.
ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un
minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.
2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo
ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una
pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato
dall’Assemblea degli associati.
4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili.
5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per
delega o corrispondenza.
6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene
cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla
scadenza naturale dell’intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti,
vanno indette elezioni suppletive.
7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il
Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di
Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.
ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua
iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.
2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera
raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare
l’avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant’altro), da
inviarsi agli amministratori almeno 5 (cinque) giorni prima della data
fissata, con l’indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data
in cui si terrà la riunione.
3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi
almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede
dell’Associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.
5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di
comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può
essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario
verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di
convocazione del Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà
più uno dei componenti in carica.
7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei consiglieri presenti.
8. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio, il Presidente del Collegio
Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato,
con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del
Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o
altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori
delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o
compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.
ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed
ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini
dell’Associazione e per la gestione dell’Associazione stessa, che non siano
dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all’Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo:
a) cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;
c) delibera sull’esclusione dell’associato;
d) propone all’Assemblea l’adozione o la modificazione dei regolamenti e
comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi
entro 60 (sessanta) giorni;
e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di
ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio
associativo nell’ambito delle finalità ed attività di cui all’articolo 4;
f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al
Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi,
determinandone i limiti;
g) può conferire procure generali o “ad negotia”, determinando i limiti
temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed
esplicitamente definiti;
h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all’Assemblea e,
successivamente all’approvazione, li comunica agli associati con idonei
mezzi;
i) in tempo utile per convocare l’Assemblea ordinaria, deve predisporre il
bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di
esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio
preventivo e il programma di attività partecipa il portavoce del gruppo
locale degli auto-rappresentanti, di cui al successivo art. 24, per portare un
contributo sul programma di attività;
j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale
dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni
di carriere nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in
materia e dal CCNL di Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;
k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e
per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di
massima;
l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;
m) nomina i rappresentanti –pro-tempore- nei consigli di amministrazione,
nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa
dell’Associazione, nonché designa i rappresentanti in altri Enti o Organismi i
cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.
3. Il Segretario, attraverso l’attività degli uffici ove presenti, cura l’attività
amministrativa dell’associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali
assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati).
4. Il Tesoriere, attraverso l’attività degli uffici ove presenti, nonché dei
consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa
documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti
correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell’associazione
in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e
senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.
ART. 20) PRESIDENTE
1. Il Presidente dell’Associazione:
a) ha la legale rappresentanza dell’Associazione;
b) ha il potere di rappresentare l’Associazione davanti a terzi ed in giudizio,
nonché quello di firmare nel nome dell’Associazione;
c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l’unità di indirizzo;
d) convoca, fissando l’ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;
e) presiede l’Assemblea;
f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione;
g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare
esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
h) è consegnatario del patrimonio dell’Associazione e dei mezzi di
esercizio;
i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi
all’Associazione che è datore di lavoro;
j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal
Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività
compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione;
k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di
straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente
convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
l) cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon
andamento amministrativo dell’Associazione;
m) verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico,
nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al
rispetto delle linee di politica associativa.
2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere
affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro
componente del Consiglio Direttivo o a terzi.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni
spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l’assenza o
l’impedimento del Presidente.
4. In caso di sostituzione del Presidente dell’Associazione, che sia venuto a
mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume
tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all’elezione del nuovo
Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà
essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni. Il nuovo
Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del
Presidente sostituito.
ART. 21) COLLEGIO SINDACALE
1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all’articolo 30, comma 2 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Assemblea elegge,
contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale
che si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto
all’albo dei revisori legali.
2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.
3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un
componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in
possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo
rimane in carica fino alla scadenza naturale dell’originario mandato. In caso
di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a
dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale
persona fisica associata ad un ente aderente ad Anffas.
4. L’incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica
nell’Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, e può
essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.
5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel
presente Statuto per i componenti degli organi associativi.
6. I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea.
7. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge
e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche
con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio
Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio
di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma
1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove
tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la
revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di
monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le
attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l’assenza
di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio
sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee
guida di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il
bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
8. Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il
suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri
componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di
propria pertinenza con l’obbligo di verbalizzazione dello stesso.
9. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e
di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie
sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. L’Assemblea, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, elegge
i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e
adeguata capacità professionale.
2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un
proprio Presidente.
3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso
la delibera di esclusione dall’Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai
sensi dell’articolo 10 del presente statuto, e decide definitivamente sui casi
di rigetto di ammissione ad Ente aderente da parte del Consiglio Direttivo.
4. Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali
vertenze tra gli organi dell’Associazione ed i loro componenti, tra detti
organi e gli Enti aderenti e dirime le vertenze tra gli Enti aderenti per le
materie di rilievo regionale.
5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:
– il richiamo scritto;
– la diffida;
– la censura;
– il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull’esclusione da associato.
6. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti
valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli
organi associativi.
ART. 23) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è
esercitata dal Collegio Sindacale di cui all’articolo 21 del presente statuto se
tutti i suoi componenti sono iscritti al Registro dei revisori legali dei conti.
2. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 21
non sono iscritti tutti al Registro dei revisori legali dei conti, la revisione
legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona
iscritta al Registro dei revisori legali dei conti, nominata dall’Assemblea.
GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI
ART. 24) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI
1. L’Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone
con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura
massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio
2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l’intera compagine
associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per
garantire il pieno esercizio di tale diritto.
2. Tutte le persone con disabilità afferenti l’Associazione, in quanto
associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative
possono partecipare al gruppo locale di autorappresentanza che ha il
compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla
medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità
nell’Associazione, nonché le politiche del territorio e dell’Associazione sui
temi della disabilità.
3. Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio
rappresentante dentro il gruppo regionale degli autorappresentanti,
previsto dall’articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale.
4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite
autonomamente dallo stesso.
5. Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è
invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul
programma di attività che deve essere portato all’approvazione
dell’Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.
6. Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli
Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente
dell’Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le
reciproche attività ed iniziative.
NORME AMMINISTRATIVE
ART. 25) RISORSE ECONOMICHE
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il
patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante
dall’ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere
inferiore al limite previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117.
2. Le risorse economiche dell’associazione potranno derivare da:
– quote associative;
– contributi degli enti associati;
– contributi e finanziamenti di privati;
– contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e
Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche
finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
– contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
– lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
– rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da
attività svolte in convenzionamento o accreditamento e non solo, per
l’esercizio delle attività associative;
– proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
– rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’associazione a qualunque
titolo;
– qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
– ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.
3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi
nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di estinzione
di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla
ripetizione di quanto versato all’Associazione stessa.
4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente,
non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per
successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
ART. 26) BILANCIO DI ESERCIZIO
1. L’esercizio sociale ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il 31
(trentuno) dicembre di ogni anno.
2. L’Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato
dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei
proventi e degli oneri dell’Associazione, e dalla relazione di missione che
illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale
dell’Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e
che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse
di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l’Assemblea ordinaria
deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere
favorevole del Collegio dei Sindaci, all’approvazione dell’Assemblea,
corredato della relazione dell’attività svolta.
ART. 27) LIBRI SOCIALI
1. Oltre agli altri libri obbligatori, l’Associazione deve tenere:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui
devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi
sociali.
2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati
presso la sede legale dell’Associazione, con la sola eccezione del libro del
Collegio sindacale e/o dell’Organo di Revisione, ove collegiale, che può
essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa
apposita dichiarazione da depositare agli atti dell’Associazione stessa.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui
sopra, secondo le modalità previste dall’art. 9 del presente statuto.
ART. 28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS
NAZIONALE
1. In caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento degli
organi, nonché di ingovernabilità dell’Associazione, il Presidente e/o i
componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Collegio
dei Probiviri possono proporre all’Assemblea degli associati che si deliberi la
richiesta ad Anffas Nazionale, di designazione di un “Tutor” ovvero una
persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che,
accettando la designazione, affianchi il Presidente dell’Associazione e gli
organi associativi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire
le corrette condizioni di gestione associativa, fatti salvi i provvedimenti che
in ogni caso risultano di competenza del Collegio dei Sindaci e del Collegio
dei Probiviri.
2. Anffas Nazionale, con la designazione del Tutor, non assumerà
responsabilità per gli atti compiuti dalla persona designata.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 29) SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE
DEL PATRIMONIO
1. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea
dei soci secondo quanto previsto all’art. 16.
2. In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più
liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che
risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di
cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad ANFFAS
Nazionale o ad altro ente appartenente alla sua rete associativa, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO – DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
1. L’Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal
giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo
Settore.
2. Fino a tale data l’Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti
norme statutarie e regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti
rieletti dalla prima Assemblea utile successiva all’iscrizione.
3. Anche dopo l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore si
seguirà la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non
si verificheranno le circostanze di cui all’articolo 104, comma 2 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l’efficacia di
qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 31) NORME DI RINVIO
1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si
rimanda alla normativa vigente in materia.